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C.M. 29/03/2002

1. di fissare, (omissis), nella misura del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) . (Omissis) . Il Comune di ALVITO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 5 ottobre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis).

1. di determinare per l'anno 2002 nella misura del 5 per mille l'aliquota da applicare all'I.C.I. (Omissis) . Il Comune di AMATRICE (provincia di Rieti) ha adottato, il 27 ottobre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis).

1. aliquota ridotta, da applicare alle persone fisiche ed ai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residente nel Comune per l'unità immobiliare direttamente ad abitazione principale: 4,5 per mille; 2. aliquota da applicare ai soggetti passivi per altri fabbricati, diversi dalle abitazioni principali: 6 per mille; 3. aliquota da applicare per i soggetti passivi per gli immobili che rientrano nelle categorie terreni fabbricabili: 5 per mille, ribadendo quanto stabilito dalla giunta comunale con propria delibera n. 83 del 26 giugno 1993, II - di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione; se l'unità immobiliare È adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali a prescindere dalle quote di proprietà (C.M. 26 maggio 1997, n. 144/E); la detrazione non può superare, in ogni caso, l'I.C.I. dovuta. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari vi dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonchÈ agli alloggi regolarmente assegnati agli Istituti autonomi per le case popolari. (Omissis). Il Comune di AMPEZZO (provincia di Udine) ha adottato, il 30 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis).

1. di determinare, per quanto in premessa esposto, l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 nella misura del 5,7 per mille; 2. di determinare in favore delle unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e le relative pertinenze una aliquota ridotta nella misura del 4,7 per mille. (Omissis) . Il Comune di ANFO (provincia di Brescia) ha adottato, il 12 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) in vigore per l'anno 2001, determinate con deliberazione del commissario straordinario n. 12 del 18 dicembre 2000 e che qui di seguito si riportano: 5 per mille per la prima abitazione; 6,5 per mille per gli altri immobili.

2. di confermare, altresÌ, la detrazione di L. 200.000 (euro 103,29) per la prima casa. (Omissis) . Il Comune di ANTEGNATE (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis).

1. di determinare, per l'anno 2002, le aliquote e le detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con Decreto legislativo n. 504 del 1992, nelle misure specificate in premessa

a) abitazione principale: aliquota: 4,5 per mille

b) immobili diversi dall'abitazione principale: aliquota 6 per mille

c) per l'abitazione principale: detrazione di euro 103,30

d) per l'abitazione principale, purché accatastata nelle categorie A3 e A4, di soggetti passivi titolari di pensioni sociali o di pensioni integrate al minimo, che non godono di altri redditi: detrazioni di euro 180,76. (Omissis). Il Comune di ANTIGNANO (provincia di Asti) ha adottato, il 30 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). delibera di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 6 per mille; Delibera di determinare altresÌ la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in euro 103,29. (Omissis). Il Comune di APIRO (provincia di Macerata) ha adottato, il 5 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle ali quote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis).

1. di confermare e riapprovare le seguenti aliquote e detrazioni ai fini I.C.I. a valere per l'anno 2002: aliquota abitazione principale: 5,5 per mille; detrazione per abitazione principale: L. 200.000. (Omissis) . Il Comune di APPIANO SULLA STRADA DEL VINO (EPPAN AN DER WEINSTRABE) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 29 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis).

1. di determinare per i motivi di cui in premessa, l'importo di detrazione 2002 dell'imposta comunale sugli immobili per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale ad euro 500,00; 2. il diritto della detrazione nell'ammontare di euro 500,00 viene concesso anche alle persone che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione principale non risulti locata e che questa circostanza venga comunicata al Comune entro il termine per il pagamento della prima rata dell'imposta comunale sugli immobili; 3. di dare atto che la presente delibera non È soggetta al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 51 della Legge regionale del 4 gennaio 1993, n. 1, e succ. modifiche; 4. di dare atto che contro la presente deliberazione ogni cittadino può presentare opposizione alla giunta municipale entro i dieci giorni di pubblicazione della stessa all'albo comunale; entro 60 giorni dalla data di esecutività della presente deliberazione può essere presentato ricorso alla sezione autonoma di bolzano del T.A.R. (Omissis). Il Comune di ARCADE (provincia di Treviso) ha adottato, il 6 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno di imposta 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille. (Omissis). Il Comune di ASTI ha adottato, il 20 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis).

1. di mantenere per l'esercizio 2002, relativamente all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), l'aliquota del 5 per mille per l'abitazione principale e del 6,5 per mille per terreni, aree fabbricabili ed altri fabbricati;

2. di mantenere altresÌ per l'esercizio 2002 l'aliquota, già in vigore nel 2001, del 4 per mille, a favore dei fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e alienazione di immobili; 3. di mantenere infine per l'esercizio 2002 l'aliquota del 2 per mille a favore dei proprietari che concedono l'unità immobiliare in locazione a titolo di abitazione principale, come previsto dall'art. 2, comma 4, della Legge n. 431 del 9 dicembre 1998; 4. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). Il Comune di AVIANO (provincia di Pordenone) ha adottato, il 27 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis).

1. di confermare (Omissis) l'aliquota del 4 per mille e di stabilire in e 130 la detrazione per l'abitazione principale (e relative pertinenze, nel rispetto dei quanto stabilito dal regolamento I.C.I.) adottate con propria deliberazione n. 34/2001; 2. di applicare l'aliquota differenziata del 7 per mille agli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale. 3. di avvalersi della facoltà di cui al comma 56 dell'art. 3 della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996 che considera come adibita ad abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente e a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis) . Il Comune di BAGNO A RIPOLI (provincia di Firenze) ha adottato, il e 27 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis) .

1. di confermare per l'anno 2001 le aliquote I.C.I. determinate per l'anno 2000 nella seguente misura: 5,5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed alle relative pertinenze cosÌ come disposto dal penultimo comma dell'art. 9 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili modificato con atto consiliare n. del 25 gennaio 2001; 7 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta dall'abitazione principale; 9 per mille per gli alloggi non locati (case sfitte), ai sensi dell'art. 2, comma 4, della Legge 9 dicembre 1998 n. 431; in quanto È possibile in tal modo assicurare l'equilibrio di bilancio 2001 e garantire il mantenimento dell'attuale standard di erogazione dei servizi comunali; (Omissis).

1. di confermare ai fini I.C.I. per l'anno 2002 in euro 139,44 (L. 270.000) la detrazione in favore dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale con l'elevazione a euro 258,23 (L. 500.000) limitatamente in favore di quelle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale individuate all'art. 9 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili cosÌ come risulta modificato dalla deliberazione consiliare n. 10 del 25 gennaio 2001 in quanto tale sistema di detrazione È compatibile con l'esigenza di assicurare l'equilibrio di bilancio e di garantire il mantenimento dell'attuale standard di erogazione dei servizi comunali. (Omissis). Il Comune di BAGNOLO IN PIANO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 6 dicembre e il 28 dicembre 2001, la seguente deliberazio-

1. di riconoscere, per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 8, terzo comma, del Decreto legislativo n. 504/1992, ai contribuenti che si trovano nelle condizioni sotto specificate, un'ulteriore detrazione ai fini I.C.I. di L. 260.000 (euro 134,28) stabilita per le abitazioni principali e al periodo dell'anno nel quale si protrae la prevista destinazione dell'unità immobiliare

a) pensionati: possesso del solo immobile abitato quale unica proprietà immobiliare del contribuente e dei componenti il nucleo familiare al 1 gennaio 2002. Nei casi in cui l'immobile sia abitato a titolo di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente e i componenti il nucleo, non devono avere nessun'altra proprietà immobiliare. Per altre unità immobiliari non si intendono le pertinenze immobiliari dell'abitazione principale, intendendosi per tali le unità classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 limitatamente ad una cantina e una soffitta, e un immobile di cat. C/6 o C/7 destinate ed effettivamente utilizzate a servizio dell'abitazione principale; aver compiuto il sessantacinquesimo anno d'età al 1 gennaio 2002; essere in condizione non lavorativa e con un reddito imponibile non superiore a L. 15.000.000 annui riferito al 2001 se trattasi di unico occupante. Per i nuclei composti da due o più persone, come risulta da stato di famiglia, si aggiungono, ai 15.000.000 L. 10.500.000 lorde annue per ogni altro componente oltre il primo

 

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